L’apposizione dell’apostille
L’apostille è una certificazione attestante che un documento è stato redatto dall’autorità competente – l’apostille ne certifica l’autenticità della firma e del timbro del Pubblico Ufficiale straniero. Ciò rende possibile l’uso in Polonia di un documento pubblico straniero.
Sia la Polonia sia l’Italia hanno aderito alla Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961. Ciò significa che per poter usare in Polonia un documento rilasciato in Italia è sufficiente l’apposizione dell’apostille presso l’autorità locale competente.
Sui documenti rilasciati in Italia l’apposizione dell’apostille si può ottenere presso:
- Procura presso il Tribunale (per atti giudiziari e notarili);
- Prefettura (per altri atti amministrativi).
Non è possibile ottenere l’apostille tramite la sede consolare polacca.
L’elenco aggiornato dei Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aia del 1961 è disponibile sul sito web: elenco dei Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961.
Per ricevere ulteriori informazioni riguardanti l’apposizione dell’apostille su un documento rilasciato in Polonia visita il sito del Ministero degli Affari Esteri polacco.
INFORMAZIONI RELATIVE AL REGOLAMENTO N. 2016/1191 – L’APOSTILLE NEGLI STATI MEMBRI DELL’UE
Il 16 febbraio 2019 sono entrate in vigore modifiche relative all’autenticazione di alcuni documenti pubblici rilasciati in uno Stato membro dell’UE destinati all’uso in un altro Stato membro dell’UE.
Le modifiche sono dovute all’entrata in vigore il 16 febbraio 2019 del Regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 luglio 2016 che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione Europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (regolamento 2016/1191), che prevede, tra l’altro, l’abolizione dell’apostille su alcuni tipi di documenti.
- Documenti a cui si applica il regolamento 2016/1191
Il regolamento si applica ai documenti relativi, ad esempio: alla nascita, all'esistenza in vita, al decesso, al nome e cognome, al matrimonio (compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile), al divorzio, alla separazione personale o annullamento del matrimonio, alla filiazione, all’adozione, al domicilio e/o residenza, alla cittadinanza, all’assenza di precedenti penali.
A partire dal 16 febbraio 2019 le autorità degli Stati membri dell’UE non possono richiedere l’apostille se si tratta di un documento, a cui si applica il regolamento 2016/1191, rilasciato in un altro Stato membro dell’UE. Ciò non esclude la possibilità da parte degli Stati membri dell’UE di apposizione dell’apostille, su richiesta dell’interessato, su un documento di cui al Regolamento 2016/1191. La Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri che sostituisce la legalizzazione tradizionale con l’apostillazione può essere applicata, se una persona ne fa richiesta, nelle relazioni tra gli Stati membri dell’UE.
- Moduli standard multilingue
Il Regolamento 2016/1191 introduce inoltre la possibilità di richiedere il rilascio del modulo standard multilingue che rappresenta la traduzione ufficiale del documento. Il modulo standard multilingue riporta le informazioni contenute nel documento a cui è allegato. Il modulo non può essere fatto circolare come documento autonomo negli Stati membri dell’UE.
La richiesta per il rilascio del modulo standard multilingue deve essere presentata all’ufficio che ha emesso o deve emettere il documento indicato. La richiesta del modulo multilingue è soggetta a pagamento.